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:: ISPM - 15

Recenti infestazioni, hanno convinto la comunità internazionale della necessità di regolamentare a livello unificato ed internazionale, tale problema. Da queste premesse nasce la Normativa ISPM-15 FAO : International Standards For Phytosanitary Measures - Guidelines for Regulating Wood Packaging Material in International Trade (ISPM-15) della FAO (Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura) Roma, Marzo 2002.
I prodotli considerati "pericolosi" sono i legni non trattati o non lavorati, mentre sono da considerarsi innocui e quindi esenti da qualsiasi tipo di trattamento tutti i compensati, truciolati, MDF, OSS, i legni trattati con collanti e vernici, calore e pressione, i tondelli da sfogliatura, la segatura, i trucioli e il legno grezzo tagliato in pezzi sottili.

Il Consorzio Servizi Legno-Sughero è stato riconosciuto dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali unico Soggetto gestore, a livello nazionale, dell'utilizzo del marchio IPPC/FAO, che garantisce la conformità Fitosanitaria degli imballaggi in legno. Il Consorzio Servizi Legno-Sughero, per la gestione del Marchio Fitosanitario Volontario e l'applicazione del Regolamento ad esso, si avvale di un "comitato di gestione" costituito da uno specifico organo del Consorzio: il Comitato Tecnico "FlTOK" .

Lo standard ISPM - 15 FAO

Lo standard ISPM - 15 FAO prevede due tipi di trattamento:

- Trattamento termico (HT): in cui la temperatura nel cuore del legno deve essere mantenuta costante a 56 °C per un minimo di 30 minuti.
- Fumigazione con Bromuro di Metile (MB): in cui si utilizzano i sali di bromuro di metile in concentrazioni differenti a seconda della temperatura ambientale, la quale però non deve mai scendere al di sotto degli 11 °C , per un tempo di esposizione pari a 16 ore.

Una volta effettuato il trattamento, è necessario marchiare l'imballaggio destinato al commercio internazionale con l'unico marchio a tutt'oggi accreditato dal Consorzio, il Marchio Fitosanitario Volontario FilOK che deve riportare obbligatoriamente i riferimenti di rintracciabilità fitosanitaria necessari a certificare l'avvenuto trattamento del legname utilizzato.
Il marchio deve essere apposto in modo indelebile e ben visibile, almeno su due lati dell'imballaggio, salvo diverse specifiche date dal Consorzio o dal cliente stesso.

Non verranno più rilasciati certificati e/o dichiarazioni di trattamento, se non dietro specifica richiesta del cliente, mentre su DDT e fatture rilasciate dall'azienda apparirà il cosiddetto Attestato di Trattamento Fitosanitario con una specifica dicitura così composta